Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 86 Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:

a) con richiamo verbale;

b) con ammonizione scritta;

c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;

d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;

e) con il licenziamento ai sensi della lettera f (licenziamento per
mancanze).

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento
di danno dovranno essere versati alla Cassa Edile.

Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore
che:

- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato
motivo;

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;

- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con
negligenza;

- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale
di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;

- sia trovato addormentato;

- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare
permesso;

- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;

- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

f) l'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza
preavviso nei seguenti casi:

- insubordinazione non lieve verso i superiori;

- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in
giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi
impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti
volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di
lavorazione;

- trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà
dell'impresa;

- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;

- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza
autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;

- assenza ingiustificata per tre gironi di seguito o per tre volte in
uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;

- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due
sospensioni nell'anno precedente.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti
volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al
risarcimento dei danni. Stampa questa pagina