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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 87 Passaggio da operaio ad impiegato

Il passato dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa
non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli
effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all' articolo 71,
a norma del secondo comma della lettera B) dello stesso articolo.

Art. 88 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda
non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa
addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del nuovo titolare. Il caso
di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del
lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro
gli compete in base al presente contratto. Stampa questa pagina