Art. 89 Diritti sindacali
A) Diritto di assemblea
Vengono riconosciute, a titolo di diritto
di assemblea dieci ore annue di
permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi
collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi
nell'ambito dell'orario di lavoro e
le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei
locali dell'impresa; in presenza
di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi
tra i
datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea
sarà presentata al datore di
lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza,
con
l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
B) Rappresentanze sindacali.
Le parti, confermano la validità
delle soluzioni adottate per le
rappresentanze sindacali, all'interno dell'accordo interconfederale
21.7.1988, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la piena ed
integrale applicazione.
In attuazione di quanto previsto dalla
nota a chiarimento all'accordo su
indicato del 4.4.1990, allegata al presente CCNL, le parti convengono
quanto segue:
1) per le particolari caratteristiche
del settore, i rappresentanti
sindacali, nei limiti e con le modalità previsti dall'Accordo
Interconfederale, verranno istituiti dalle 00.SS.LL. di categoria
firmatarie su indicazioni dei lavoratori dipendenti di imprese edili
artigiane;
2) le imprese edili artigiane assolveranno
a quanto previsto al punto 2 del
Regolamento attuativo dell'Accordo interconfederale versando gli importi
di cui al punto 5) dell'Accordo medesimo tramite le Casse Edili
Artigiane.
La verifica e le modalità di attuazione
di quanto sopra definito vengono
demandate alle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali,
dall'attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede
nazionale con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.
Le parti, nel confermare le soluzioni
adottate nell'art. 89 punto B), per
le rappresentanze sindacali in attuazione di quanto previsto dalla nota
del
4 aprile 1990, convengono di verificare, a livello territoriale attraverso
appositi incontri tra le parti e di concerto con le rispettive
organizzazioni territoriali, da tenersi entro il 31 dicembre 1991, le
modalità e lo stato di attuazione della normativa contrattuale.
E' costituita una commissione paritetica
nazionale per la verifica
dell'applicazione dei sistemi di rappresentanze di categoria e di
versamento contributivo di cui punto B, secondo capoverso, del su citato
art. 89.
Resta inteso che dal 1° novembre 1991
il versamento contributivo su
richiamato va effettuato attraverso il sistema delle Casse Edili Artigiane.
C) Tutela dei licenziamenti individuali
Premessa
Le partì, nel concorde intento
di tutelare il diritto al lavoro ed allo
scopo di assicurare ai lavoratori dell'impresa artigiana l'esercizio delle
libertà sindacali, affermano che è contrario allo spirito
del presente
accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra espresso e in
particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di
credo politico, di appartenenza ad un sindacato.
Le organizzazioni firmatarie del presente
CCNL, in attuazione dell'Accordo
interconfederale del 21-12-1983, nell'ambito di un corretto rapporto tra
le
partì sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere
un
ruolo costruttivo nella discussione di eventuali controversie che dovessero
sorgere con riferimento a licenziamenti individuali.
Punto 1
I licenziamenti dei lavoratori non in
prova e non ai sensi delle norme
previste dal CCNL (licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in
qualsiasi giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal
presente CCNL.
Punto 2
La decorrenza del licenziamento, effettuato
ai sensi dell'articolo 2118 del
Codice Civile, sarà comunicato per iscritto al lavoratore a mezzo
raccomandata A.R. o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve
risultare dall'avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano,
da
ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.
Punto 3
Ferme restando la decorrenza del licenziamento
e l'efficacia del
provvedimento, l'organizzazione sindacale firmataria del CCNL, su istanza
del lavoratore licenziato, potrà richiedere, entro e non oltre
sei giorni
lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso
di
cui al punto 2), un incontro a livello di Organizzazioni sindacali
provinciali per le organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle
proprie autonomie organizzative e territoriali per le organizzazioni dei
lavoratori, per un tentativo di conciliazione che dovrà essere
espletato
entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione.
Punto 4
In caso di mancato accordo, entro sei
giorni lavorativi dall'avvenuto
espletamento del tentativo di conciliazione di cui al punto 3), su
richiesta di una delle parti, le organizzazioni di cui sopra potranno
procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato
con
l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
o di
un suo delegato.
Dette procedure dovranno esaurirsi entro
40 giorni dalla data di
licenziamento.
Punto 5
Nel corso dei tentativi di conciliazione
potrà essere proposta una
indennità completamente al TFR non inferiore a settanta ore e non
superiore
a centottanta ore di retribuzione contrattuale.
Il risultato dei tentativi sarà
comunicato alle parti interessate dalle
rispettive organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano individuato
di
comune accordo una soluzione da proporre per l'eventuale adesione delle
parti stesse.
In caso di accordo delle parti (datore
di lavoro e lavoratore) sarà redatto
processo verbale ai sensi dell'art. 411 Codice di procedura civile.
La procedura conciliativa è esaurita
con il secondo tentativo di
conciliazione.
L'impegno delle organizzazioni sindacali
si considera come sopra esaurito.
Punto 6
La presente normativa si applica nelle
imprese artigiane che abbiano almeno
otto dipendenti (nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le
parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei
confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal
CCNL che
comportino il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 86
(licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con
contratto a
termine a norma di legge, anche in sostituzione di altri lavoratori
ammalati o temporaneamente assenti.
Convengono, inoltre, che le procedure
sopra richiamate si applicano
esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno tre mesi di anzianità
ed agli apprendisti con un anno compiuto di anzianità nell'azienda.
Su richiesta delle partì stipulanti
si procederà, a livello nazionale, ad
una verifica degli eventuali problemi derivanti dalla applicazione delle
procedure sopra elencate, con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali interessate.
Nota a verbale
Con la precedente procedura non si è
inteso apportare contrattualmente
innovazione alcuna alla normativa vigente in materia (art. 35 della legge
300/1970, leggi 604/1966 e 533/1973 ed articoli nn. 2118 e 2119 del Codice
Civile).
Allo stesso modo le parti convengono che
le procedure descritte sono
complete ed esaustive in sé e, pertanto, non recepiscono né
direttamente né
in via analogica quanto pattuito sui medesimi argomenti in altri accordi
o
contratti collettivi vigenti, ad eccezione di quanto previsto dall'Accordo
interconfederale del 2-12-1983.
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