Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse
a opere di pubblica utilità, a
fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore
utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori,
tra
l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme
flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere
organizzato, in ragione delle specifiche
situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative
interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei
turni stabiliti; quando siano
disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere
avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare
la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria
organizzazione territoriale degli accordi
intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS.
territoriali.
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