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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni

Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a
fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore
utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra
l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme
flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche
situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative
interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano
disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere
avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare
la loro opera sempre in ore notturne.

L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi
intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS.
territoriali. Stampa questa pagina