Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche.
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati
delle Confederazioni
sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali e dei
Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi
retribuiti, fino ad 8 ore lavorative al mese cumulabili nell'arco
dell'anno sociale, per la partecipazione alle riunioni degli Organi
predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine
tecnico aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni
relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda da cui
il lavoratore dipende.
Nel caso di cui al comma 1 รจ dovuta
la normale retribuzione costituita per
gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 64,
e
della maggiorazione di cui all'art. 58, ovvero dalla diversa percentuale
di maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri
dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Per il collocamento in aspettativa e per
la concessione di permessi ai
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali, nazionali o provinciali si fa rinvio a disposizioni di cui
agli
artt. 31 e 32, legge 20.5.70 n. 300, alla legge 27.12.85 n. 816 e alla
legge 3.8.99 n. 265.
|