Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio
o di malattia professionale.
In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, l'impiegato
fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia all'art.
99
del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del
posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti
dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti
istituti
del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura
dell'industria edilizia, nei
casi d'infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro
che
comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti
dall'art. 99, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato
il 50% del
trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore
maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante
l'assenza dal lavoro, di un
trattamento economico a carico INAIL o di altro istituto assicuratore
per
atto di previdenza disposto dall'impresa, questa ultima è tenuta
a
corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto
trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuti ai sensi dei 2 commi
precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più
in grado, a causa di postumi
invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà
l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini
dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni
compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato
si provvede a termini delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
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