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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 101 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

Salva l'ipotesi di cui al n. 3, art. 32, il contratto d'impiego a tempo
indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno
superato i 5 anni di servizio:

- mesi 2 per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
- mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 5° livello;
- mesi 1 per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello

b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:

- mesi 3 per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
- mesi 2 per gli impiegati di 5° livello;
- mesi 1 e mezzo per gli impiegati di 4°, 3°, 2°, e 1° livello.

c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:

- mesi 4 per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;
- mesi 3 per gli impiegati di 5° livello;
- mesi 2 per gli impiegati, di 4°, 3°, 2° e 1° livello.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese
considerandosi come maggiore termini di preavviso, i giorni eventualmente
intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe
spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi
considerati per la liquidazione dell'indennità d'anzianità.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo
dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente
indennità, va computato nell'anzianità agli effetti del TFR.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio,
sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle
proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per
iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto mantiene 'ad personam' l'eventuale maggiore termine di preavviso
di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto
individuare vigente a tale data.

La quota giornaliera è pari a 1/25 della retribuzione mensile comprendente
gli emolumenti dal n. 1 al n. 14, art. 80.Stampa questa pagina