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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 102 - Congedo matrimoniale.

Per il congedo matrimoniale valgono le norme contenute nell'Accordo
interconfederale 31.5.41.

Peraltro all'impiegato in occasione del matrimonio viene concesso un
periodo di congedo di 15 giorni di calendario decorrenti dal 1° giorno
lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia
avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del
matrimonio se avviene in giornata feriale.

Per il periodo di congedo l'impiegato ha diritto agli emolumenti dal n. 1
al n. 9 dell'art. 80, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo
la normale attività di lavoro.

Art. 103 - Aspettativa.

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa un'aspettativa
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo d'aspettativa
non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato
a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.Stampa questa pagina