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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 11 - Accordi generali.

Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente
richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.

Le Organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in
materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto
riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme
generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le
medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto รจ stato specificatamente
demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.

Art. 13 - Estensioni di Contratti stipulati con le altre Associazioni.

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto
o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con
altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiani,
condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali
condizioni s'intendono estese alle aziende che abbiano le medesime
caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni aderenti alle
Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Tale estensione
si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella
loro sfera d'applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni
interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni
dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative
stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei lavoratori
firmatarie del contratto medesimo.Stampa questa pagina