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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 15 - Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e della legge 2.4.86 n. 106, si
concorda quanto segue:

1. l'individuazione e l'inserimento nella categoria Quadri andranno
effettuati dalla cooperativa nell'ambito dei lavoratori con funzioni
direttive dei livelli 8° e 7°. Tale individuazione andrà attuata -
all'interno dello specifico sistema organizzativo e professionale della
cooperativa - sulla base di un sistema di valutazione professionale
riferito al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo
della professionalità espressa.
In tal senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai 2
suddetti livelli e appartenenza alla categoria Quadri.
La suddetta individuazione sarà oggetto di confronto fra le parti in
sede aziendale. Ove fosse necessario, verranno definiti a livello
d'impresa specifici profili professionali Quadri, che dovranno essere
strettamente riferiti alla seguente declaratoria:
appartengono alla categoria Quadri i lavoratori subordinati, che - pur
non facendo parte della categoria dirigenti - svolgono in maniera
continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione
di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli
obiettivi dell'impresa, o in quanto coordinano e gestiscono una
significativa unità organizzativa od in quanto svolgono funzioni
specialistiche d'elevata consolidata valenza e professionalità.
Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità d'assunzione
di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire
obiettivi aziendali globali e integrati.

2. In relazione a quanto sopra, in sede di 1a applicazione,
l'attribuzione della categoria di Quadro ai lavoratori interessati dovrà
essere effettuata entro 5 mesi dalla stipula del CCNL.

3. Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà
riconosciuta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione nella
misura minima mensile di £. 100.000 lorde.
Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali
indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo
sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto
da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire
l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 CCNL.
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura
relativa dell'indennità di funzione in riferimento ad eventuali
mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal
CCNL, nonché ai fini del calcolo del TFR.

4. In riferimento alla funzione dei Quadri, la cooperativa coinvolgerà
sugli obiettivi tali lavoratori, tramite l'informazione sulle strategie, i
programmi ed i risultati dell'impresa, nonché tramite la diretta
partecipazione alla definizione degli obiettivi del settore di loro
competenza.
Inoltre la cooperativa promuoverà, o direttamente o tramite strutture
formative esterne, la formazione tecnologica, organizzativa e
gestionale dei Quadri, affinché possano svolgere adeguatamente il loro
ruolo: queste attività formative saranno materie d'informazione e
confronto fra Cooperativa e OS.

5. La cooperativa, ai sensi dell'art. 2049 CC e dell'art. 5, legge n.
190/85, è tenuta ad assicurare il Quadro contro i rischi di responsabilità
civile verso terzi, per danni conseguenti a colpa arrecati dal lavoratore
nello svolgimento del suo ruolo.
L'azienda assicurerà al Quadro - anche attraverso eventuale polizza
assicurativa - l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i
procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo, per
fatti direttamente connessi allo svolgimento del suo ruolo.

6. Dietro formale autorizzazione della cooperativa, ai Quadri è
riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o
lavori relativi alle attività svolte e/o di utilizzazione di dati ed
informazioni acquisiti nello svolgimento del ruolo stesso: tale facoltà
dovrà essere esercitata dal lavoratore nel pieno rispetto degli obblighi
previsti dall'art. 2105 CC.

7. In attuazione dell'art. 6, legge n. 190/85, l'assegnazione temporanea
ad un ruolo di Quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al
riconoscimento della categoria di Quadri solo dopo un periodo continuativo
di 6 mesi di svolgimento del ruolo stesso.

8. Al lavoratore con la categoria di Quadro si applicano le norme
contrattuali e di legge disposte per gli impiegati, salvo diversa espressa
disposizione convenuta fra le organizzazioni aderenti alle associazioni
nazionali contraenti.

9. Il passaggio nella categoria Quadri verrà formalizzato dalla
cooperativa e comunicato con lettera, previa accettazione da parte
dell'interessato. Nella lettera di attribuzione della categoria di Quadro
dovranno essere indicati e precisati gli aspetti del ruolo che determinano
l'appartenenza all'area Quadri.

10. Le parti dichiarano che con la presente regolamentazione si è data
piena attuazione al disposto della legge 13.5.85 n. 190, per quanto
riguarda i Quadri.


Nota a verbale.

In applicazione di quanto previsto al comma 3, art. 2, legge n. 190/85, si
concorda che la parola "impiegati" nel testo del presente contratto deve
essere sempre intesa "impiegati e Quadri".Stampa questa pagina