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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa
riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti
coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e n.
125/91 e successive integrazioni e modificazioni, concordano di
costituire, a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche per
le pari opportunità con lo scopo di:

- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire
l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione
professionale, promossi dal FORMEDIL, dalle scuole edili o da altri enti
od organismi idonei.

Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità.

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si
fa riferimento alle norme di legge.

Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi e volontari in servizio civile.

Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi
di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza
dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione
dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3, DLCPS 13.9.46 n.
303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3.5.55 n. 370.

Per i volontari in servizio civile si fa riferimento alle normative di
legge in vigore.Stampa questa pagina