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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 19 - Permessi.

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono
essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non
corrispondere la retribuzione per il tempo d'assenza dal lavoro.

Art. 20 - Lavoratori extracomunitari.

Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel
settore edile, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di
formazione professionale, attraverso gli enti scuola di cui all'art. 75
del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti
e degli enti locali.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di
lavoratori extracomunitari.

Art. 21 - Lavoratori invalidi.

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa d'infortunio sul lavoro, le
imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno
aziendalmente prodursi, s'impegnano a verificare percorsi lavorativi atti
a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.Stampa questa pagina