Art. 22 - Tossicodipendenti.
a) Ai lavoratori di cui viene accertato
lo stato di tossicodipendenza, i
quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione
presso servizi sanitari delle ASL o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno
un periodo d'aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto
di
quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26.6.90 e successive
integrazioni e modificazioni.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con
periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare
la
prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale
partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o d'interruzione anticipata del
programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata
e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.
b) L'azienda, compatibilmente con le esigenze
di servizio concederà un
periodo d'aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un
tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo dei tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Art. 23 - Portatori di handicap.
Le imprese cooperative favoriranno, in
ragione delle opportunità
lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle
loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma
precedente le singole imprese
ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali,
gestioni orarie flessibili
e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al
lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti
terapetitico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori
che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia
richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo,
un'assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei
quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la
condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un
progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture
sanitarie medesime;
2) il possibile superamento di barriere
architettoniche che siano di
ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi
in
azienda.
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