Art. 24 - Assenze.
Tutte le assenze debbono essere giustificate
entro il giorno successivo a
quello dell'assenza, salvo giustificato motivo d'impedimento.
In caso d'assenza per malattia il lavoratore
deve inoltre trasmettere
entro 2 giorni il relativo certificato medico.
La stessa disciplina si applica anche
alla prosecuzione della malattia.
In caso d'infortunio sul lavoro il lavoratore
deve dame immediato avviso
all'impresa.
L'impresa ha la facoltà di far
controllare il lavoratore assente per
malattia, da parte degli Istituti previdenziali competenti. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il controllo delle
assenze per malattia può essere effettuato nelle fasce d'orario
che vanno
dalle ore 10 alle 12 del mattino e dalle ore 17 alle 19 del pomeriggio,
ovvero in quelle diverse fasce d'orario che nuove disposizioni legislative
o amministrative potranno in seguito stabilire.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore
dovrà essere dallo stesso
comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate
necessità di assentarsi dal
domicilio per: visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici
e
visite mediche di controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore
darà
preventiva informazione all'impresa, nonché per cause di forza
maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente
alla visita di controllo senza
giustificato motivo, decade dal trattamento economico dovuto dall'impresa
e, se operaio, dalla Cassa edile, per l'intero ammontare per i primi 10
giorni e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo, con l'esclusione
dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero nonché di quelli compresi
in
una precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato per l'intero periodo di malattia. Le decurtazioni previste
dalla Cassa edile verranno effettuate direttamente dall'impresa, secondo
le modalità e le procedure previste dalla Cassa edile medesima.
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