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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 1

 

Art. 3

Sistemi di concertazione e di informazione

      Nel punto B.2) (Informazione in sede nazionale) le parole del 1� comma �mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi l�anno� sono sostituite dalle seguenti:

�mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l�anno�.

      L�ultimo comma del punto B.2) � sostituito dal seguente:

�La stessa procedura sar� applicata:

a)      per i consorzi cooperativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l�anno

b)      i consorzi costituiti per partecipare a gare di �General Contractor�, con capocommessa una impresa cooperativa per la quale si preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l�anno.

      Nel punto B.3) (Informazione in sede aziendale) le parole del 1� comma �pi� di 70 miliardi di fatturato� sono sostituite dalle seguenti:

�mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di Euro l�anno�.

      Nel punto C) l�attuale testo e sostituito dalle seguenti nuove disposizioni:

�C) GRANDI OPERE (LEGGE N. 443/2001)

Nelle ipotesi di imprese cooperative o di consorzi di cooperative che � nel ruolo di capocommessa � siano appaltatrici dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale (c.d. Grandi Opere) individuate dal C.I.P.E. in applicazione dell�art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36 milioni di Euro, si applicher� � per tali commesse - quanto segue:

a)      in previsione dell�inizio deiIn previsione dell�inizio dei lavori e quindi successivamente (con periodicit� annuale) troveranno applicazione, con specifico riferimento alla dimensione di commessa, le procedure di cui ai precedenti punti B.2) e B.3). Ci� con particolare attenzione ai temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari di lavoro e del decentramento; delle iniziative e degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro; dei servizi logistici e di cantiere.

b)      La sede nazionale � anche deputata a dirimere eventuali controversie interpretative circa l�applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti collettivi territoriali da applicare e gli enti bilaterali ai quali iscrivere i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse province;

c)      La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali e/o territoriali a sostegno dell�ampliamento dei livelli occupazionali e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale di tali programmi, potr� definire specifiche iniziative (anche nei confronti del Governo e degli Enti locali) tese a mutualizzare  i relativi oneri e/o ridurne l�impatto  sul sistema delle imprese.

Resta in ogni caso inteso che la procedura di cui al presente punto C) si inserisce nell�ambito del sistema di relazioni sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non pu� determinare per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti, per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva di livello territoriale.

      L�attuale punto C) (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE) diventa il punto D) del nuovo art. 3.

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