ALLEGATO 10
Art. 30 bis - B) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In
relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi
il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato � ammesso nei limiti
del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere
nell'impresa:
1)
opere o lavorazioni che per ragioni
di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi
di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate
con il personale in forza;
2)
lavorazioni a fasi successive che
richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente
impiegate e per quali non vi sia possibilit� di assicurare continuit�
d'impiego nell'azienda;
3)
copertura di posizioni lavorative
non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi
aziendali;
4)
realizzazione di tipologie costruttive
nuove per l�azienda;
5)
operazioni di manutenzione straordinaria
di impianti.
La
percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei
contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi di cui
al 1� comma della successiva parte C) del presente articolo.
La
media di cui sopra � computata con riferimento alla media annua dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La frazione
eventualmente risultante dal rapporto percentuale � arrotondata all'unit�
superiore.
Resta
ferma in ogni caso la possibilit� di utilizzare complessivamente almeno
sette tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione
di lavoro a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei
lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Nell'ambito
del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente
alle organizzazioni e/o rappresentanze sindacali informazioni sulle dimensioni
quantitative dei contratti a tempo determinato stipulati, sui cantieri
e sui profili professionali interessati dagli stessi.
I contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere
una durata non inferiore a due mesi e non superiore a quindici e potranno
essere prorogati una sola volta, ferma in ogni caso la durata massima
complessiva di trenta mesi.
Le
imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato
informazioni in merito ai posti di lavoro, relativi alle mansioni svolte
dagli stessi, che si dovessero rendere disponibili a tempo indeterminato
nell'ambito della provincia di impiego. Inoltre le imprese, in caso di
assunzione a tempo indeterminato, daranno priorit� � a parit� di mansioni
� ai lavoratori gi� assunti per due volte con rapporto a tempo determinato
il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
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