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ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 10

 Art. 30 bis - B) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato � ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:

1)      opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale in forza;

2)      lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per quali non vi sia possibilit� di assicurare continuit� d'impiego nell'azienda;

3)      copertura di posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi aziendali;

4)      realizzazione di tipologie costruttive nuove per l�azienda;

5)      operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.

 La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi di cui al 1� comma della successiva parte C) del presente articolo.

 La media di cui sopra � computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale � arrotondata all'unit� superiore.

 Resta ferma in ogni caso la possibilit� di utilizzare complessivamente almeno sette tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

 Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle organizzazioni e/o rappresentanze sindacali informazioni sulle dimensioni quantitative dei contratti a tempo determinato stipulati, sui cantieri e sui profili professionali interessati dagli stessi.

 I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a quindici e potranno essere prorogati una sola volta, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di trenta mesi.

 Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro, relativi alle mansioni svolte dagli stessi, che si dovessero rendere disponibili a tempo indeterminato nell'ambito della provincia di impiego. Inoltre le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorit� � a parit� di mansioni � ai lavoratori gi� assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.

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