Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 11

 Art. 30 bis - C) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 In relazione a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, nelle seguenti ipotesi la somministrazione di lavoro a tempo determinato � ammessa nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:

1)        punte di attivit� connesse ad esigenze di mercato derivanti dall�acquisizione di nuovi lavori;

2)        esecuzione di un�opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3)        impiego di professionalit� diverse o che rivestano carattere di eccezionalit� rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell�impresa;

4)        impiego di professionalit� carenti sul mercato del lavoro locale;

5)        sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenze per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6)        per fronteggiare punte di pi� intensa attivit� riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

 La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi di cui al 1� comma della precedente parte B) del presente articolo.

 La media di cui sopra � computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale � arrotondata all'unit� superiore.

 Resta ferma in ogni caso la possibilit� di utilizzare, complessivamente, almeno sette tra contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

 L�impresa utilizzatrice � tenuta a comunicare alla RSU, ovvero in mancanza, alle Organizzazioni Territoriali aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente CCNL, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessit�, l'impresa fornir� le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, nell�ambito delle procedure informative di cui all�art. 3, saranno fornite annualmente alle organizzazioni e rappresentanze sindacali informazioni generali sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 Il contratto di somministrazione, oltre agli altri elementi prescritti per legge, deve sempre contenere l�indicazione della presenza di eventuali rischi per l�integrit� e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate.

 Il ricorso alla somministrazione di lavoro � vietato nei seguenti casi:

         I)     per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

       II)     presso unit� produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unit� produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

    III)     da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;

    IV)     per l�esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;

      V)     per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

    VI)     per la costruzione di pozzi a profondit� superiore a 10 metri;

 VII)     per lavori subacquei con respiratori;

VIII)     per lavori in cassoni ad aria compressa;

    IX)     per lavori comportanti l�impiego di esplosivi.

Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) la somministrazione di lavoro sar� consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attivit� sopra indicate.

 Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione di lavoro presso imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. Al fine di dare applicazione alla presente disposizione si precisa quanto segue:

a)      le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile � di riferimento dell�impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare;

b)      la Cassa Edile adotter� specifici criteri di registrazione per le agenzie di somministrazione di lavoro ed i relativi lavoratori, nel rispetto della modulistica nazionale;

c)      le agenzie verseranno all'Inps i contributi previdenziali secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di somministrazione di lavoro;

d)      le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo di legge del 4%, applicando in materia quanto stabilito nello specifico accordo nazionale del 16 dicembre 2003;

e)      a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro � posto un contributo aggiuntivo dello 0,30% della retribuzione imponibile del lavoratore, destinato ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria. Si applica in materia quanto stabilito nel predetto accordo nazionale del 16 dicembre 2003.

Stampa questa pagina