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1) punte di attivit� connesse ad esigenze di mercato derivanti dall�acquisizione di nuovi lavori; 2) esecuzione di un�opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale; 3) impiego di professionalit� diverse o che rivestano carattere di eccezionalit� rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell�impresa; 4) impiego di professionalit� carenti sul mercato del lavoro locale; 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenze per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione; 6) per fronteggiare punte di pi� intensa attivit� riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessit�, l'impresa fornir� le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, nell�ambito delle procedure informative di cui all�art. 3, saranno fornite annualmente alle organizzazioni e rappresentanze sindacali informazioni generali sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. I) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; II) presso unit� produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unit� produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; III) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
IV)
per l�esecuzione di lavori che
espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del D.Lgs. n. 626/94
e successive modificazioni; V) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
VI)
per la costruzione di pozzi a profondit� superiore a VII) per lavori subacquei con respiratori; VIII) per lavori in cassoni ad aria compressa; IX) per lavori comportanti l�impiego di esplosivi. Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) la somministrazione di lavoro sar� consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attivit� sopra indicate.
a)
le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno effettuare i versamenti
presso
b)
c) le agenzie verseranno all'Inps i contributi previdenziali secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di somministrazione di lavoro; d) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo di legge del 4%, applicando in materia quanto stabilito nello specifico accordo nazionale del 16 dicembre 2003;
e)
a carico delle agenzie di somministrazione
di lavoro � posto un contributo
aggiuntivo dello 0,30% della retribuzione imponibile del lavoratore, destinato
ad un'apposita gestione costituita presso
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