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Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all'art.54, comma 1, del Dlgs n. 276/2003. La durata del contratto di inserimento non pu� essere inferiore a 9 mesi e non pu� essere superiore a 18 mesi.Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima pu� essere estesa fino a trentasei mesi. Il contratto di inserimento � stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto � nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati:
L� inquadramento del lavoratore � quello dell�operaio comune (1� liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale � preordinato per gli operai qualificati (2� liv.) e specializzati (3� liv.) e dell�operaio qualificato (2� liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale � preordinato per gli operai di quarto livello. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l�inquadramento sar� di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l�inquadramento economico e il trattamento economico � quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale � preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l�inquadramento sar� di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento � definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l�adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalit� gi� acquisite. Nel
progetto verranno indicati : a) la qualificazione al conseguimento della quale � preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto; b) la durata e le modalit� della formazione. Nell�ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potr� essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l�apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalit� di e- learning, in funzione dell�adeguamento delle capacit� professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovr� essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avr� la durata di 8 ore. La formazione teorica sar� effettuata prioritariamente
presso In attesa della definizione del "libretto
formativo" di cui all'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione
delle competenze acquisite sar� opportunamente effettuata a cura della
cooperativa, attenendosi alle indicazioni che saranno definite dalla Scuola
Edile. Le parti si riservano di adeguare l�attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l�assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78 del vigente CCNL. L�orario di lavoro � disciplinato dai corrispondenti articoli del CCNL. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell�ambito di tale periodo l�azienda applicher� il CCNL e il contratto collettivo integrativo territoriale. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verr� computato nell�anzianit� di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l�esclusione dell�istituto degli aumenti periodici di anzianit� e della progressione automatica di carriera. In deroga a quanto previsto dall'art. 59,
2� comma, del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione
della Legge 20/05/1970, n. 300.
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