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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 12

 Art. 30 bis - Disciplina delle flessibilit� del mercato del lavoro

 Dopo il punto D) � inserito il seguente nuovo punto E):

 E) CONTRATTO DI INSERIMENTO

 Il contratto di inserimento � un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore  ad un determinato contesto lavorativo , l�inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all'art.54, comma 1, del Dlgs  n. 276/2003.

La durata del contratto di inserimento non pu� essere inferiore a 9 mesi e non pu� essere superiore a 18 mesi.Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima pu� essere estesa  fino a trentasei mesi.

Il contratto di inserimento � stipulato in forma scritta e in esso deve  essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto � nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

  • la durata;
  • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
  • l�orario di lavoro, determinato in  funzione dell�ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

L� inquadramento del lavoratore � quello dell�operaio comune (1� liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale � preordinato per gli operai qualificati (2� liv.) e specializzati (3� liv.) e dell�operaio qualificato (2� liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale � preordinato per gli operai di quarto livello. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l�inquadramento sar� di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l�inquadramento economico e il trattamento economico � quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale � preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l�inquadramento sar� di un livello inferiore.

Il progetto individuale di inserimento � definito con il consenso del lavoratore e deve  essere finalizzato a garantire l�adeguamento delle competenze professionali del lavoratore  al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalit� gi� acquisite.

Nel progetto verranno indicati :

a)      la qualificazione al conseguimento della quale � preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b)      la durata e le modalit� della formazione.

Nell�ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalit� coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potr� essere prevista una durata massima di 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l�apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalit� di e- learning, in funzione dell�adeguamento delle capacit� professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovr� essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avr� la durata di 8 ore.

La formazione teorica sar� effettuata prioritariamente presso la Scuola Edile. Nelle cooperative organicamente strutturate (con organico superiore a 50 addetti) la formazione teorica potr� essere effettuata direttamente in azienda, attenendosi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dalla Scuola Edile e con essa coordinandosi.

In attesa della definizione del "libretto formativo" di cui all'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sar� opportunamente effettuata a cura della cooperativa, attenendosi alle indicazioni che saranno definite dalla Scuola Edile.

Le parti si riservano di adeguare l�attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Per l�assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78 del vigente CCNL.

L�orario di lavoro � disciplinato dai corrispondenti articoli del CCNL.

Nel caso di malattia o infortunio  non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell�ambito di tale periodo l�azienda applicher� il CCNL e il contratto collettivo integrativo territoriale.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verr� computato nell�anzianit� di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l�esclusione dell�istituto degli aumenti periodici di anzianit� e della progressione automatica di carriera.

In deroga a quanto previsto dall'art. 59, 2� comma, del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione della Legge 20/05/1970, n. 300.

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