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1. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. 3. Gli orari di lavoro da valere nelle varie localit� sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, 3� comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. 4. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, d� al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 59 del presente contratto. 5.
Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario
normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata
del sabato dovr� essere concordata fra la cooperativa e 6. Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato � dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), dell'art. 64. 7. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonch� dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. 8. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. 10. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 59 del presente contratto.
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