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ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 15

 Art. 46 bis - Riposi annui

A decorrere dal 1� ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e b) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lett. c) dell'Allegato A, i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonch� per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 � corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivit� di cui al punto 3) dell'art. 57.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennit� per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennit� di caropane non conglobate nella paga base (cio� per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennit� di cui all'art. 61;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennit� per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennit� � stato tenuto conto, come gi� nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile, dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 57.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al 1� comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico � comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6� comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5� comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festivit� soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, cos� come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festivit� del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevedono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalit� di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.

 

Nota a verbale - In considerazione del superamento del regime orario delle 35 ore settimanali nel periodo di 8 settimane decorrente dal 1� luned� di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti indicano, alle rispettive Organizzazioni territoriali, la necessit� di adeguare gli accordi territoriali in materia.

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