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ALLEGATO 16

 Art. 46 ter - Lavori discontinui

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 46.

In considerazione delle particolari attivit� svolte, l�orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non pu� superare le 48 ore settimanali medie annue.

L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non pu� superare le 50 ore settimanali salvo i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o simili per i quali l'orario normale di lavoro non pu� superare le 60 ore settimanali.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A) del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;

- custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facolt� previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma 2 sono compensate con la maggiorazione di straordinario.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, � riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 59.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 46.

All'operaio di produzione che durante il giorno d� la sua prestazione in cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario la cui misura � di Euro 0,52 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilit� discendente da doveri di guardia o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti pi� di un operaio, il particolare compenso spetter� soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che le attivit� previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

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