Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 19

 Art. 55 - Ferie

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianit� conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 57 del presente contratto.

All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianit� maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sar� stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie � da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sar� goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verr� definito come stabilito dagli artt. 6 e 47 del presente contratto.

La cooperativa anticiper� il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalit� tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.

Il periodo di preavviso non pu� essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie, nei casi consentitidall�attuale legislazione, valgono le norme dell�art. 58. Le predette norme contenute nell�art. 58 sono compatibili con l�art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennit� sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermit� previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

Stampa questa pagina