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ALLEGATO 20

 Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 46, 46 ter e 47 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinariet� del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli art. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Il lavoro straordinario � ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell'impresa � effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessit� urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne dar� preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicit� bimestrale, l'impresa fornir� alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1)

lavoro straordinario diurno

35%;

2)

lavoro festivo

45%;

3)

lavoro festivo straordinario

55%;

4)

lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati

25%;

5)

lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati

9%;

6)

lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati

11%

7)

lavoro notturno del guardiano

8%;

8)

lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte

16%

9)

lavoro notturno straordinario

40%;

10)

lavoro festivo notturno

50%;

11)

lavoro festivo notturno straordinario

70%;

12)

lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti

8%.

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1), 2), 3), 9) e 11) devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 5 e 6).

Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi e delle lavorazioni, la durata media dell�orario di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 � calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere dev�essere inteso come unit� produttiva.

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