ALLEGATO 22
Art. 66 � Trattamento in caso di malattia
Il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:
�In
caso di malattia, l�operaio non in prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell�anzianit�. L�operaio con un�anzianit� superiore a 3
anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell�anzianit�.
Nel
caso di pi� malattie o ricadute nella stessa malattia, l�operaio ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell�arco di 20 mesi consecutivi.
L�operaio con un�anzianit� superiore a 3
anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di 12 mesi nell�arco di 24 mesi consecutivi.�
Pertanto la lettera e) del decimo comma �
sostituita come segue:
"dal
181� giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non
indennizzate dall'INPS: 0,5495".
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