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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 23

 Art. 68 � Congedo matrimoniale 

 

Il 2� e il 3� comma dell�art. 68 del CCNL 09/02/2000 sono sostituiti dai seguenti:

�Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.

Per il periodo di congedo l'operaio ha diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 64, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attivit� di lavoro.

Sulle ore di congedo matrimoniale retribuite nei modi di cui al comma precedente andr� computata anche la percentuale del 18,5% di cui all�art 58, 1� comma (accantonamento presso la Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) e del 4,95% di cui all�art. 46-bis (riposi annui). Resta inteso che nei territori in cui per effetto della contrattazione collettiva di secondo livello sono previste diverse modalit� di riconoscimento di tutti o di alcuni degli istituti sopra richiamati (gratifica natalizia, ferie, riposi annui), ferme restando le predette modalit�, le ore retribuite a titolo di congedo matrimoniale sono equiparate alle ore di lavoro normale contrattuale.

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