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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Il 2� e il 3� comma dell�art. 68 del CCNL
09/02/2000 sono sostituiti dai seguenti: �Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale. Per il periodo di congedo l'operaio ha diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 64, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attivit� di lavoro. Sulle
ore di congedo matrimoniale retribuite nei modi di cui al comma precedente
andr� computata anche la percentuale del 18,5% di cui all�art 58, 1� comma
(accantonamento presso
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