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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 24

 Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) le festivit� del 25 aprile e del 1� maggio;

c) le seguenti festivit� infrasettimanali:

1) Capodanno (1� gennaio);

2) Epifania (6 gennaio);

3) Giorno successivo alla Santa Pasqua;

4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto);

5) Ognissanti (1� novembre);

6) Immacolata Concezione (8 dicembre);

7) Santo Natale (25 dicembre);

8) Santo Stefano (26 dicembre);

9) Santo Patrono della localit� ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato;

10) 2 giugno.

Saranno altres� considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.

Qualora la festivit� del Patrono coincida con una delle festivit� infrasettimanali di cui al precedente elenco, sar� concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festivit� di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 1 del predetto accordo, sar� determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro � connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festivit� sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Per la festivit� del 2 giugno e del 4 novembre, di cui alla legge n. 54/1977, si applica il trattamento di cui al 4� comma del presente articolo.

Analoga modifica si concorda per l�articolo 57 (Festivit�).

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