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Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festivit� del 25 aprile e del 1� maggio; c) le seguenti festivit� infrasettimanali: 1) Capodanno (1� gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) Giorno successivo alla Santa Pasqua; 4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto); 5) Ognissanti (1� novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Santo Natale (25 dicembre); 8) Santo Stefano (26 dicembre); 9) Santo Patrono della localit� ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato; 10) 2 giugno. Saranno altres� considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite. Qualora la festivit� del Patrono coincida con una delle festivit� infrasettimanali di cui al precedente elenco, sar� concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festivit� di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 1 del predetto accordo, sar� determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque. Per gli impiegati il cui lavoro � connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festivit� sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire. Il
riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa c Per
la festivit� Analoga modifica si concorda per l�articolo
57 (Festivit�).
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