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Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario
normale contrattuale di lavoro � di 40 ore settimanali di media annua,
con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, d� al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 90 del presente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato � dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 80. Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro � quella dettata per gli operai di produzione. La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonch� l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. L'impiegato usufruir� di permessi annui individuali pari a 88 ore dal 1� gennaio 1994. I permessi individuali di cui sopra maturano in relazione all'anzianit� di servizio successiva al 1� gennaio 1994 con gli stessi criteri di cui al 4� comma dell'art. 85 e sono da godere di norma per gruppi di otto ore. Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato � dovuto il trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al 3� comma dell'art. 85. Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi individuali annui sono pari nell'anno a 48 ore a decorrere dal 1� gennaio 1994. Agli impiegati di cui al comma 10 del presente articolo spettano in oltre 40 ore annue complessive di riduzione dell'orario, da utilizzare con le modalit� di cui all'art. 46 bis. I criteri di maturazione dei permessi e delle riduzioni di orario di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono previsti dall'8� comma. La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festivit� soppresse di cui all'art. 1 della legge n. 54/1977 e al successivo D.P.R. n. 792/1985. Le
riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa
materia sia in sede europea che in sede nazionale.
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