![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
PROTOCOLLO
SUGLI ORGANISMI BILATERALI Conseguentemente a quanto sopra, tutti i riferimenti
alla CNCE e le attribuzioni ad essa affidate nel presente Protocollo,
si intendono operative solo se ed in quanto riferite ad una CNCE che veda
la partecipazione delle Associazioni Cooperative firmatarie del Protocollo.
Ove, entro il 31 dicembre 2004, non sia intervenuto
un accordo per rendere operativo quanto definito nel comma precedente,
le Parti firmatarie il presente Protocollo si incontreranno per verificare
le esigenze di coordinamento degli Enti Paritetici a partecipazione cooperativa.
2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31/12/2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitariet� del sistema. Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione. Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 73 CCNL 9 Febbraio 2000. Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale. Alla CNCE sar� affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attivit� di controllo e l'ausilio di Societ� di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie. 3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso: - aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente; - riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole: a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna
Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non pu� superare
la misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai
fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che
le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del
verbale di accordo di rinnovo del CCNL 9 Febbraio 2000; b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 9 febbraio 2000; c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore cos� da riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite; d) le parti territoriali debbono fissare,
entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del
c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per
tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con
decorrenza dal 1� gennaio 2005. Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia. Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte; In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE saranno demandati i compiti di: - segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili; - verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza; - presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti; - presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni. Fermo restando che le decisioni sono di competenza
delle parti sociali, viene affidato apposito incarico ad una qualificata
Societ� di consulenza affinch�, entro 60 giorni dall'accordo di rinnovo
del c.c.n.l., proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive
e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato
dalle lettere a) e b). 4.
5.
I criteri e le regole individuati per l�individuazione delle contribuzioni
di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati
anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore. 6. Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformit� degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione. A
tal fine convengono quanto segue: a)
gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al
fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. Per le modalit� operative si rinviano alle
definizioni che saranno stabilite
dal Comitato Tecnico di cui all�art.7 della Convenzione tra Parti
Sociali, INPS e INAIL del 15 Aprile 2004. b) A far data dal mese di ottobre 2005 le denunce mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica. Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo. 7. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarit� contributiva), debba essere improntata ad omogeneit� ed unitariet�. A tal fine, le parti convengono di dare attuazione alla convenzione del 15/04/04 con INPS e INAIL necessaria per l�attuazione dell�art. 2 della legge n. 266/02 e dell�art. 86 del Decreto Legislativo n. 276/03. A questo proposito le Parti si rimettono sin
d�ora alle determinazioni che saranno assunte dal Comitato Tecnico di cui all�art.7 della Convenzione tra
Parti Sociali, INPS e INAIL del 15 Aprile 2004. Le
parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento
ed accorpamento delle Scuole Edili con
i Comitati Tecnici Paritetici.
|