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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 3

Art. 14 - Classificazione dei lavoratori

 Al termine dell'Art. 14, la Dichiarazione "Commissione tecnica del sistema di classificazione dei lavoratori" � sostituita dalla seguente:

 DICHIARAZIONE COMUNE

Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale

 Le parti stipulanti, in considerazione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali intervenuti nel corso degli anni nel comparto delle costruzioni e nelle aziende edili e che influiscono sulle modalit� della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna parte, cui � attribuito il compito di verificare la necessit� di produrre un aggiornamento del sistema di inquadramento professionale vigente, sottoponendo alla decisione finale delle Parti stipulanti le eventuali proposte modificative e/o integrative dell'attuale disciplina contrattuale in materia.

 Il Gruppo di lavoro sar� insediato entro il mese di Settembre 2004 e dovr� presentare le proprie proposte entro il 31.12.2004.

 Il Gruppo di lavoro, nello svolgimento della propria attivit�, dovr�: 

1.      definire prioritariamente, entro il 31 Ottobre 2004, i seguenti profili professionali per l'area degli operatori archeologici e del restauro:

- Responsabile recupero archeologico e del restauro 6� livello

- Operatore archeologico 5� livello

- Operatore del restauro 5� livello

- Operaio in cantiere archeologico 4� livello

- Operatore del restauro 4� livello

- Operaio specializzato archeologico 3� livello

- Operatore del restauro 3� livello;

2.      effettuare l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione, mediante l'introduzione di nuove figure professionali, la revisione delle competenze delle figure tradizionali, la revisione dei periodi di preavviso;

3.      tenere nella dovuta considerazione, anche in relazione al necessario processo di armonizzazione con il restante sistema contrattuale edile, le peculiarit� che, in materia di inquadramento professionale, sono state espresse dalla contrattazione nazionale cooperativa;

4.      valorizzare gli elementi prodotti, in materia di inquadramento ed indennit�, dalla contrattazione integrativa del Movimento Cooperativo, evitando comunque la cumulabilit� tra istituti e riconoscimenti con medesime finalit�;

5.      evitare di definire soluzioni che comportino, direttamente od indirettamente, meccanismi automatici di avanzamento professionale  non ancorati alla effettiva valutazione delle capacit� professionali espresse dai singoli lavoratori nel processo produttivo, ci� anche in considerazione del ruolo attivo da sempre esercitato, per tali materie, dalle RSU all�interno delle imprese cooperative;

6.      verificare la introducibilit� di elementi gestionali di flessibilit� nel sistema di classificazione, in un contesto di coerenza con la professionalit� acquisita dai singoli lavoratori.

 

Resta inteso che, in considerazione della predetta valenza generale del sistema di classificazione professionale, le soluzioni finali adottate dovranno risultare omogenee per tutti i CCNL del settore edile.

 

Le Parti stipulanti convengono fin d�ora che, quale che sia il nuovo sistema di classificazione scelto e dopo una loro valutazione sulla ricaduta complessiva del nuovo impianto sui costi contrattuali, il reinquadramento dei lavoratori dovr� avvenire con il necessario equilibrio e la dovuta gradualit�.

 

Infine, le Parti ritengono opportuno che tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, nell�affrontare il tema dell�inquadramento professionale nell�edilizia, richiamino all�attenzione del Governo l�esigenza di una pi� adeguata disciplina normativa dei lavori usuranti, con riferimento a specifiche mansioni lavorative nel settore delle costruzioni.

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