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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 33

  

CERTIFICAZIONE DI REGOLARIT� CONTRIBUTIVA

 

La Cassa Edile � tenuta all'emissione della certificazione di regolarit� contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non � suscettibile di alcuna discrezionalit� da parte della Cassa  stessa. 

1.      Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarit� contributiva dell�impresa � verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l�impresa  per l�insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il certificato di regolarit� contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo, secondo quanto previsto dalla convenzione tra INPS, INAIL e Parti Sociali del 15 aprile 2004 e segnatamente secondo le modalit� che saranno stabilite dal Comitato Tecnico di cui all�articolo 7 della medesima convenzione.

 

2.  L'impresa � in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale � scaduto l'obbligo di versamento  o relativi al periodo per il quale � effettuata la richiesta di certificazione.

 

3.  Condizione per la regolarit� dell�impresa � che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d�assenza)- non inferiore a quello contrattuale.
 

4.      La certificazione di regolarit� contributiva  in occasione dei SAL o dello stato finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, � rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine � necessario che l�impresa inserisca nella denuncia mensile l�elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui � occupato (in modo tale da determinare l�imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
 

5.      La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto � tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinit� dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali � stata emessa la certificazione di regolarit� contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
 

6.      La responsabilit� nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
 

a.      l'istruttoria viene affidata alla responsabilit� del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;

b.      il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.
 

7.       La Cassa Edile � tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarit� contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30  giorni dalla richiesta.
 

8.       Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarit� contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocit� ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre 1999.

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