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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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CERTIFICAZIONE DI REGOLARIT� CONTRIBUTIVA 1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarit� contributiva dell�impresa � verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l�impresa per l�insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. 2. L'impresa � in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale � scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale � effettuata la richiesta di certificazione. 3. Condizione per la regolarit� dell�impresa
� che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun
operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d�assenza)-
non inferiore a quello contrattuale.
4.
La certificazione di regolarit� contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale,
per l'esecuzione di un'opera pubblica, � rilasciata dalla Cassa Edile
ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine
� necessario che l�impresa inserisca nella denuncia mensile l�elenco completo
dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere
in cui � occupato (in modo tale da determinare l�imponibile Cassa Edile
per singolo cantiere).
5.
6.
La responsabilit� nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso
la seguente procedura: a. l'istruttoria viene affidata alla responsabilit� del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b.
il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma
le certificazioni relative.
7.
8.
Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione
di regolarit� contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge
n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocit�
ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero
del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del
9 settembre 1999.
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