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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato 37

 Protocollo d�intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai Paesi stranieri da impiegare per la esecuzione delle c.d. �Grandi Opere�.

Le Associazioni cooperative e le categorie Sindacali firmatarie il presente contratto prendono atto che il settore delle costruzioni manifesta l�esigenza di reperire maestranze qualificate ad oggi sempre pi� scarsamente disponibili nel mercato del lavoro nazionale. 

Le Parti sottoscritte prendono atto che le maggiori cooperative nazionali lamentano una carenza di maestranze da utilizzare per assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera per l�esecuzione delle cosiddette �Grandi Opere�, intendendo per tali le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell�art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.443, del CIPE con delibera 21/12/2003 ed inseriti nel DPEF 2004/2007.

Si riconosce quindi l�esigenza di immettere e mantenere nel settore delle costruzioni operatori e maestranze anche straniere, ovvero proveniente da paesi limitrofi, cos� come esemplificativamente indicato nella circolare n.5 del 2004 del Ministero del Lavoro. 

E� altres� necessario che tali lavoratori diventino nel tempo sempre pi� professionalizzati, considerato che imprese devono mantenere elevati e significativi standards di qualit�, competitivit� e capacit� organizzativa e gestionale nel mercato delle opere pubbliche. 

Operativamente, le parti convengono che la preselezione, effettuata nei Paesi di origine dei lavoratori, sia accompagnata da una introduzione alla lingua italiana e da un  primo orientamento finalizzato a fornire elementi di base di educazione civica, di contrattualistica e di normative del lavoro. 

Successivamente, in Italia, la formazione sar� realizzata utilizzando il sistema formativo bilaterale del settore e riguarder� sostanzialmente l�acquisizione delle necessarie conoscenze relative alla prevenzione e alla sicurezza e successivamente delle competenze relative alla qualit�, l�organizzazione del lavoro e le specifiche tecniche e operative relative alle lavorazioni. 

Le parti  ritengono conseguentemente opportuno valorizzare a tal fine le specifiche iniziative ed i progetti prodotti a livello regionale e provinciale tesi a favorire l�ingresso in Italia di manodopera qualificata da inserire nel settore edile e di contribuire ad accrescere le  modalit� di fidelizzazione per i nuovi entrati. 

Le parti intendono altres� incentivare i processi formativi sia dei lavoratori italiani che dei lavoratori stranieri anche attraverso riconoscimenti espliciti dal punto di vista contrattuale con modalit� da espletare e verificare nelle sedi proprie. 

Le parti intendono riservare ai lavoratori immigrati un�accoglienza di buon livello, consistente in alloggio e vitto con standards di qualit� analoghi a quelli che vengono  forniti ai lavoratori italiani, riconoscendo pienamente quanto previsto dalla normativa vigente sull�alloggio del lavoratore immigrato.

Inoltre, le imprese riconosceranno pienamente quanto la legge prevede per il viaggio di rientro al Paese di origine di suddetti lavoratori, anzi congiuntamente si favoriranno  condizioni organizzative dei tempi di lavoro per eventuali brevi periodi di visita  nei Paesi di provenienza.  

Le parti infine si impegnano a sostenere nei confronti delle Istituzioni ( Governo, Regioni, Enti pubblici ) i progetti formativi prodotti dal sistema bilaterale della formazione edile, utilizzando ove esistente o incentivando se emananda, la legislazione nazionale e regionale a sostegno della formazione dei lavoratori stranieri.

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