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ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 6

 Art. 20            Lavoratori stranieri

 Dopo il 2� comma, sono aggiunti i seguenti:

 "A richiesta del lavoratore straniero, motivata dall�esigenza di rientro temporaneo nel paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all�art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore straniero, l�osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d�orario stabilite per le aziende o per i cantieri.

A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sar� possibile accorpare le ferie e i riposi annui, disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell�azienda o del cantiere.

Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell�art. 46-bis, sesto comma , i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilit� di cui al 1� o al 2� comma, si far� luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile."

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