ALLEGATO 7
Art. 29 � Igiene e sicurezza del lavoro
D) Rappresentante per la sicurezza
Dopo il sesto comma � aggiunto il seguente
comma :
"Le
parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una
ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di
individuare criteri uniformi."
Il tredicesimo comma � sostituito dal seguente
comma :
�Alla
formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede
come stabilito dal punto 7 del "Protocollo di intesa per l'applicazione
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626". Alla formazione dei lavoratori
di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 provvede, durante l'orario di
lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante
programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32
ore per i Rappresentanti per la sicurezza.�
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