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ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 7

 Art. 29 � Igiene e sicurezza del lavoro

D) Rappresentante per la sicurezza

 Dopo il sesto comma � aggiunto il seguente comma :

 "Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri  uniformi."

 

 Il tredicesimo comma � sostituito dal seguente comma :

 �Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del "Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626". Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza.�

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