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EDILI COOPERATIVE
 
ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 8

 Art. 30 - DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO


La disciplina dell'apprendistato � regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

La durata del contratto di apprendistato � determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonch� dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:

-   Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione:  massimo 3 anni;

-       Apprendistato professionalizzante:

-qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni.

-qualifiche finali del terzo livello di inquadramento:                     massimo 4 anni.

-qualifiche finali del quarto livello e superiori:                                         massimo 5 anni.

Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sar� acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovr� comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze gi� in possesso e le competenze da acquisire ( intese come di base e tecnico professionali), l�indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti.

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante � fissata in 120 ore annue, � finalizzata all' acquisizione di competenze di base e tecnico professionali.

L'impegno formativo � ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attivit� da svolgere.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione � di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.

Per quanto concerne la formazione, si ritiene che da parte delle Regioni si debba definire una congrua articolazione di formazione esterna ( su aspetti generali e comuni alla professione ) e interna ( su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo)  all�azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando altres� specifici criteri di accreditamento dei tutors  aziendali, la cui formazione, ove necessaria, avverr� prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili.

In coerenza con quanto sopra, alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:

- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di         apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;

- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle      Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

-       individuazione delle modalit� di erogazione dell'attivit� formativa;

-       formazione per i tutors aziendali;

- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;

- attestazione dell'effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualit� di apprendista presso pi� imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purch� non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attivit� lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi gi� compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilit� di pi� rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attivit� formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.

Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato gi� compiuti e le attivit� lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

L'assunzione dell'apprendista pu� avvenire con un periodo di prova di durata non superiore a quella prevista per il livello di assunzione dall'art. 43 (operai) e dall'art. 78 (impiegati).

L'inquadramento e il trattamento economico degli apprendisti � quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale � finalizzato il relativo contratto.

In deroga a quanto sopra, nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico � il seguente:

-         1� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2� e 3� livello

-         2� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4� livello

-         3� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5� livello.

Sempre nell� ipotesi di primo inserimento, a met�  della durata del periodo di apprendistato di cui al terzo comma del presente articolo, all'apprendista � riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.

Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2� livello.

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell' assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 29 del vigente c.c.n.l.

L'orario di lavoro degli apprendisti � disciplinato dall'art. 46 e 47 ( se operai ) e 79 ( se impiegati ) del vigente c.c.n.l.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 46 bis) e 79.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66 e 67 ( se operai ) e 99 e 100 (se impiegati) del c.c.n.l..

Ultimato il periodo di apprendistato e  fatta salva l�applicazione dell�art. 2118 del C.C., all�apprendista, previa prova di idoneit� effettuata secondo le norme fissate dalla legge,  deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.

Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 33 e 72 del ccnl con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.

Il numero complessivo di apprendisti da assumere non pu� superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.

Le parti si riservano di disciplinare l�apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.

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