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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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La durata del contratto di apprendistato � determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonch� dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato: - Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
-
Apprendistato professionalizzante: -qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni. -qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni. -qualifiche finali del quarto livello e superiori: massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sar� acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovr� comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze gi� in possesso e le competenze da acquisire ( intese come di base e tecnico professionali), l�indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante � fissata in 120 ore annue, � finalizzata all' acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. L'impegno formativo � ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attivit� da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione � di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione. Per quanto concerne la formazione, si ritiene
che da parte delle Regioni si debba definire una congrua articolazione
di formazione esterna ( su aspetti generali e comuni alla professione
) e interna ( su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all�azienda, individuando gli enti scuola
edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando
altres� specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria,
avverr� prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili.
In coerenza con quanto sopra, alla Scuola
Edile sono affidati i compiti di: - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalit� di erogazione dell'attivit� formativa; - formazione per i tutors aziendali; - consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo; - attestazione dell'effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualit� di apprendista presso pi� imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purch� non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attivit� lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi gi� compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilit� di pi� rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attivit� formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato gi� compiuti e le attivit� lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L'assunzione dell'apprendista pu� avvenire
con un periodo di prova di durata non superiore a quella prevista per
il livello di assunzione dall'art. 43 (operai) e dall'art. 78 (impiegati). L'inquadramento e il trattamento economico degli apprendisti � quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale � finalizzato il relativo contratto. In deroga a quanto sopra, nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico � il seguente: - 1� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2� e 3� livello - 2� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4� livello - 3� livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5� livello. Sempre nell� ipotesi di primo inserimento, a met� della durata del periodo di apprendistato di cui al terzo comma del presente articolo, all'apprendista � riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2� livello. L'orario di lavoro degli apprendisti � disciplinato dall'art. 46 e 47 ( se operai ) e 79 ( se impiegati ) del vigente c.c.n.l. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 46 bis) e 79. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66 e 67 ( se operai ) e 99 e 100 (se impiegati) del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato e fatta salva l�applicazione dell�art. 2118 del C.C., all�apprendista, previa prova di idoneit� effettuata secondo le norme fissate dalla legge, deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 33 e 72 del ccnl con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da assumere non pu� superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Le parti si riservano di disciplinare l�apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
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