ALLEGATO 9
Art. 30 bis - A) PART TIME
I commi 5� e 6� della parte A dell�art.30-bis
sono sostituiti dai seguenti:
A
fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l�azienda
potr� richiedere al lavoratore in part time prestazioni lavorative supplementari,
nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro. Le ore lavorate
oltre l�orario concordato andranno recuperate entro sei mesi con equivalenti
riposi compensativi, oppure (ove ci� non risulti possibile) saranno retribuite
con una maggiorazione del 10% per le prestazioni rientranti nell�ambito
di un monte ore inferiore o uguale al 50% dell�orario settimanale stabilito
con il lavoratore e del 20% per le prestazioni eccedenti tale 50% (fermo
restando il limite massimo delle 40 ore settimanali complessive di lavoro).
A fronte di specifiche esigenze organizzative
di carattere occasionale e temporaneo, per le prestazioni di lavoro
straordinario si applicano le disposizioni legislative e contrattuali
vigenti in materia. E� conseguentemente
vietato il ricorso sistematico al lavoro straordinario.
In
presenza di esigenze funzionali e/o organizzative dell�unit� organizzativa
di appartenenza e nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e
lavoratore possono concordare per iscritto clausole flessibili (relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione) o clausole
elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione).
Nella stipula di detto patto, il lavoratore
pu� richiedere di farsi assistere da un componente della Rappresentanza
Sindacale Aziendale da lui indicato.
Le
ore che, in applicazione della clausola flessibile, vengono lavorate in
una modulazione oraria diversa da quella concordata inizialmente, saranno
retribuite con una maggiorazione del 5%.
Nel
caso di clausola elastica la variabilit� in aumento della durata della
prestazione lavorativa non potr� eccedere il 50% dell�orario concordato
per il part time e le ore lavorate in applicazione di tale clausola saranno
retribuite con una maggiorazione del 10%.
Nei
casi in cui la clausola flessibile o elastica sia stata concordata con
patto successivo all�assunzione in part time o
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
il lavoratore (decorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza della clausola)
potr� recedere dal patto di clausola
flessibile o elastica con preavviso di quattro mesi. Ove tali clausole
siano state concordate contestualmente alla trasformazione di un rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la risoluzione del patto, con
le suddette condizioni e modalit�, comporter� per il lavoratore
il ripristino del rapporto a tempo pieno.
Della
facolt� e delle condizioni di cui al presente comma deve essere fatta
espressa menzione nel patto istitutivo della clausola flessibile o elastica.
Tutte
le maggiorazioni di cui alla presente parte A) vengono calcolate sugli
elementi della retribuzione richiamati nell�art. 59 (operai) e nell�art.
90 (impiegati) e sono onnicomprensive di ogni incidenza su istituti indiretti
e differiti.
Nell'ambito
del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente
alle organizzazioni e/o rappresentanze sindacali informazioni sul numero
dei part time suddivisi per tipologia e per qualifica dei lavoratori e
sul ricorso al lavoro supplementare.
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