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ACCORDO 24/05/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO 9

 Art. 30 bis - A) PART TIME

 I commi 5� e 6� della parte A dell�art.30-bis sono sostituiti dai seguenti:

 A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l�azienda potr� richiedere al lavoratore in part time prestazioni lavorative supplementari, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro. Le ore lavorate oltre l�orario concordato andranno recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure (ove ci� non risulti possibile) saranno retribuite con una maggiorazione del 10% per le prestazioni rientranti nell�ambito di un monte ore inferiore o uguale al 50% dell�orario settimanale stabilito con il lavoratore e del 20% per le prestazioni eccedenti tale 50% (fermo restando il limite massimo delle 40 ore settimanali complessive di lavoro).

 

A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere occasionale e temporaneo, per le prestazioni di lavoro straordinario si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. E� conseguentemente vietato il ricorso sistematico al lavoro straordinario.

 In presenza di esigenze funzionali e/o organizzative dell�unit� organizzativa di appartenenza e nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare per iscritto clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione) o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione).

Nella stipula di detto patto, il lavoratore pu� richiedere di farsi assistere da un componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale da lui indicato.

 Le ore che, in applicazione della clausola flessibile, vengono lavorate in una modulazione oraria diversa da quella concordata inizialmente, saranno retribuite con una maggiorazione del 5%.

Nel caso di clausola elastica la variabilit� in aumento della durata della prestazione lavorativa non potr� eccedere il 50% dell�orario concordato per il part time e le ore lavorate in applicazione di tale clausola saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.

 Nei casi in cui la clausola flessibile o elastica sia stata concordata con patto successivo all�assunzione in part time o alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore (decorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza della clausola) potr� recedere dal patto di clausola flessibile o elastica con preavviso di quattro mesi. Ove tali clausole siano state concordate contestualmente alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la risoluzione del patto, con le suddette condizioni e modalit�, comporter� per il lavoratore il ripristino del rapporto a tempo pieno.

Della facolt� e delle condizioni di cui al presente comma deve essere fatta espressa menzione nel patto istitutivo della clausola flessibile o elastica.

 Tutte le maggiorazioni di cui alla presente parte A) vengono calcolate sugli elementi della retribuzione richiamati nell�art. 59 (operai) e nell�art. 90 (impiegati) e sono onnicomprensive di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti.

 Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle organizzazioni e/o rappresentanze sindacali informazioni sul numero dei part time suddivisi per tipologia e per qualifica dei lavoratori e sul ricorso al lavoro supplementare.

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