Art. 25 - Alloggiamenti e cucine.
Nel caso di cantieri situati in località
lontane da centri abitati o di
accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad
alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti
alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori
dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa
della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì,
a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere
a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili
e
quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori
che
consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del
refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto
dei generi alimentari presso il
luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura
del
combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori
a prezzo di costo con esclusione
delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti
sono controllati da una Commissione
di 3 lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere
effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.
Art. 26 - Mense aziendali.
Per le mense aziendali e per l'indennità
sostitutiva si fa riferimento
alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
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