Art. 27 - Diritto allo studio.
Al fine di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni
di
cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova
che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento
scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non
potranno comunque avere una durata
inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
È demandato alle Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli
interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti
siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali
di
cui al comma 1, favoriscono l'acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività
produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno
altresì il coordinamento delle
predette iniziative con l'attività di formazione professionale
dell'Ente
Scuola di cui all'art. 75.
Il lavoratore potrà chiedere permessi
retribuiti per un massimo di 150 ore
in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire
dei permessi retribuiti il 3% dei
lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, fermo restando
il
diritto per almeno un lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal
numero degli addetti.
Il lavoratore dovrà presentare
domanda scritta all'impresa almeno 1 mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,
l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa
un certificato d'iscrizione al
corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con
l'indicazione delle ore relative.
Nei caso in cui il numero dei richiedenti
sia superiore al limite sopra
indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai
corsi cadano in periodo di
sospensione il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali
a norma di legge e non trova applicazione la disciplina cui al presente
articolo.
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