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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 28 -Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
e per gli esami dei lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titolo legale di studio, saranno ammessi, su loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.

Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti
per i giorni in cui sostengono la prova di esame e per i 2 giorni
lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero
la sessione di esami negli altri casi.

Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale compatibilmente
con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio di cui al presente articolo.Stampa questa pagina