Art. 28 -Facilitazioni particolari per
la frequenza ai corsi
e per gli esami dei lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titolo legale di studio, saranno ammessi, su
loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati
dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti
per i giorni in cui sostengono la prova di esame e per i 2 giorni
lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero
la sessione di esami negli altri casi.
Inoltre i lavoratori studenti potranno
richiedere nel corso dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale compatibilmente
con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per
gli esami universitari che siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore
interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio di cui al presente articolo.
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