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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro.

A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il
D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi
interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente
contratto.

B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei
luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei
lavoratori occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai
punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate,
metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi
provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico
locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei
lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla
localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al
presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di
servizi comuni a più imprese.

C) Comitato Territoriale Prevenzione (CTP). Le parti concordano
sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti
specifici dell'attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di
indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali
informativi e formativi.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti
s'impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato il riferimento
territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto
conto della realtà cooperativa.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà
di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la
rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di
tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto
al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al
presente contratto.
Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni
territoriali di cui al comma 9, art. 29, CCNL 6.7.95.

D) Rappresentante per la sicurezza (RLS). Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19, legge
n. 300/70, il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti
delle RSA.
Nell'ipotesi di cui al punto 2, art. 7, in aggiunta al rappresentante
sindacale unitario, è eletto il RLS dai lavoratori, al loro interno,
dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori
al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il RLS di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le
altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di
coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza
specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In
proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni
dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17,
D.lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno,
il RLS viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile
operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il RLS ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti
dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché
su quanto previsto al punto g) dell'art. 17, D.lgs. n. 626/94.
Il RLS nei casi in cui la durata del cantieri sia inferiore ad un anno,
con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11,
D.lgs. n. 626/94.
Il RLS ha il diritto a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50
dipendenti.

Nel caso di RLS di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il
numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è
determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata
dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con
modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui
all'art. 6 del CCNL.
Il RLS ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle
normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi
previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad
essere formati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94, in materia di
sicurezza e salute, con riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

- del 1° ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o
preparati pericolosi.

Alla formazione del RLS si provvede come stabilito dal punto 7,
"Protocollo d'intesa per l'applicazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626". Alla
formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94,
provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico
territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli
lavoratori e di 20 ore per i RLS.
Ai RLS e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta
formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in
merito.
Alla formazione del RLS provvede l'Organismo paritetico di cui al comma
precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le
quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo
eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento
all'Accordo interconfederale 5.10.95 (allegato al presente contratto).

E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive. Entro 6 mesi dalla
stipula del presente CCNL le Associazioni nazionali firmatarie
istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire,
per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di
particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse
coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali
lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del
personale.
Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza
delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al
D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui
sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per
tali lavorazioni.

F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento
definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

Art. 29 bis - Lavori usuranti.

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le
parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata
che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle
parti dalla legislazione vigente, fornisca, alle parti medesime,
indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali
competenti.Stampa questa pagina