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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

3. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle
opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i
livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza,
i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e
livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità,
tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione
professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e
riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione
cooperativa del settore.

4. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

A.1) Livello nazionale.

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si
confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di
individuare obiettivi comuni su:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione
degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di
pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai
processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed
innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della
sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di
sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del
mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità
dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro
irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli
infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e
territoriali, in particolare in materia di formazione professionale,
adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.


A.2) Livello territoriale.

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli
indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti
dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle
risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione
delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali,
l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della
prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti
contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.


B) SISTEMA D'INFORMAZIONE

B.1) Informazione in sede territoriale.

Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni
territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture
territoriali delle OOSS nazionali firmatarie, nel corso di appositi
incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o
comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese
cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla
programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte
produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle
innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e
i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i
relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione;
l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le
associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì
informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, e in
particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità,
sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale,
in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in
edilizia, sulle condizioni ambientali e igieniche. Le Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni cooperative forniranno anche
informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro
temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro
straordinario".

Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà
affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi
di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento
e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di
mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale.
Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da
costruzione.


B.2) Informazione in sede nazionale.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma 1 volta
l'anno, nel 1° quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle
Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle OOSS nazionali dei
lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per
tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero
territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali
dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel
triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 70 miliardi
l'anno - forniranno alle RSU, unitamente alle OOSS nazionali dei
lavoratori, informazioni su:

- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni e internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni
di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione
delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli
infortuni.

La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere
nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti
mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a
70 miliardi l'anno.


B.3) Informazioni a livello aziendale.

Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e
nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa
cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OOSS territoriali,
informazioni relative all'andamento economico, all'occupazione e
all'organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più
di 70 miliardi di fatturato:

1) Andamenti economici:

- bilanci consuntivi e budgets;
- scelte, andamenti e prospettive produttive;
- programmazione degli investimenti produttivi, loro tipologia, loro
dislocazione e relativo tempo di realizzazione;
- investimenti per l'acquisizione di impianti e/o macchine di
significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, risorse
finalizzate al miglioramento tecnologico dell'azienda e delle sue
produzioni ovvero ricerca e sviluppo;
- andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento
competitivo dell'impresa;
- grandi commesse: tipologia e tempistica.


2) Occupazione e formazione:

- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e
inquadramento;
- politica di formazione e riqualificazione del personale;
- programmazione e utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo
determinato, interinale e part-time;
- mobilità;
- politica della sicurezza.


3) Organizzazione aziendale produttiva:

- assetto organizzativo - e sue eventuali modifiche - riferibile alla
durata dei lavori, all'orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere
e di trasporto;
- gestione dei programmi produttivi e informazione sulla struttura del
decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività
decentrate;
- piani e investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
- processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;
- lavori all'estero con indicazione delle loro caratteristiche e
modalità di attuazione;

Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori
dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.


B.4) Strumenti e procedure di partecipazione.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 in materia di
sede della contrattazione collettiva di 2° livello e dell'art. 7
relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto
B.3), a fronte di processi d'innovazione organizzativa e tecnologica che
comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del
lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OOSS territoriali potranno
concordare la costituzione di Comitati tecnici congiunti.

A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi
privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati
approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi
richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale,
sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di
riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.

La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i
lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OOSS
territoriali tra i lavoratori della cooperativa.

Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle
parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le
disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.

La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da
consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione
delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti
della cooperativa.

Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative
unilaterali.


C) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente
disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni nazionali
stipulanti, le quali s'incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta
delle parti, per l'esame è la definizione della controversia
interpretativa.Stampa questa pagina