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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 30 - Disciplina dell'apprendistato.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle
disposizioni del presente articolo.

A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato
non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del
periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 43 e 78.

Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati
i compiti di:

- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni
relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili
professionali;
- erogazione dell'attività formativa;
- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
- offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il
lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione
della stessa nei libretti di credito formativi individuali.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista
presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della
retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati
da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle
stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le
ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo
di apprendistato da svolgere.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve
documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i
dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la
frequenza dei corsi di formazione esterna.

Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve
dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese
rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono
stati effettuati.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito
formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle
sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o
stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e
indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli
impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai di 2°
livello ed a quella del 3° livello degli impiegati:

- 1° semestre: 60%
- 2° semestre: 65%
- 3° semestre: 70%
- 4° semestre: 75%
- 5° semestre: 85%
- 6°, 7° e 8° semestre: 90%

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2,
legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito degli
enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue
e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con
le esigenze delle imprese.

L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di
titolo di studio post obbligo o d'attestato di qualifica professionale
idoneo all'attività da svolgere.

L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media
annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono
essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale
attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge
sull'apprendistato.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la
normativa contenuta nell'art. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per
malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66,
67, 99 e 100. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di
idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista
deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha
effettuato l'apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall'art. 19
della legge n. 25/55 in merito alla risoluzione del rapporto di
apprendistato.Stampa questa pagina