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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 30 bis - Discipline della flessibilità del mercato del lavoro.

A) PART-TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a
quello ordinario previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno, è consentito conformemente ai
principi di seguito elencati:

a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali e organizzative
dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché
con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti
con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per
iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e
la sua distribuzione, anche articolata nell'arco dell'anno.

Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
non potranno superare il 2% del personale in forza a tempo pieno e
potranno anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6
mesi e non superiore a 18. In quest'ultima ipotesi è consentito, ai sensi
dell'art. 23, legge n. 56/87, l'assunzione di personale con contratto a
tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale fino a quando il lavoratore già in forza
osserverà il tempo di lavoro parziale.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno e riconosciuto il diritto
di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro
che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time.

A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo,
l'azienda potrà richiedere al lavoratore in part-time prestazioni
lavorative eccedenti l'orario concordato, nei limiti delle 40 ore
settimanali complessive di lavoro. Le ore lavorative oltre l'orario
concordato andranno recuperate entro 6 mesi con equivalenti riposi
compensativi, oppure (ove ciò non risulti possibile) saranno retribuite
con una maggiorazione del 10%.

Nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono
concordare per iscritto clausole elastiche relativamente alla collocazione
temporale della prestazione lavorativa, per esigenze funzionali e/o
produttive dell'unità organizzativa di appartenenza. Fermo restando
l'orario complessivo concordato, le ore lavorate in applicazione delle
clausole elastiche concordate saranno retribuite con una maggiorazione del
5%.

Ulteriori modalità attuative del part-time, conformi alle disposizioni
generali sopra previste, potranno essere definite in sede di
contrattazione territoriale. Nella medesima sede, a fronte di situazioni
di difficoltà aziendali con conseguenti problemi di mantenimento dei
livelli occupazionali, potrà essere aumentata la percentuale dei rapporti
di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.


Dichiarazione congiunta a verbale.

- A fronte di interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato, le parti s'impegnano ad integrare la
presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova
legislazione, ampliare le opportunità occupazionali e rendere accessibili
i benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere
previsti dalla legge.
- Le parti auspicano che in sede ministeriale, anche con eventuale
supporto di provvedimento legislativo, si chiarisca positivamente la
compatibilità tra "status" di socio lavoratore e part-time.


B) CONTRATTO A TERMINE

In relazione a quanto previsto nell'art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56,
il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro anche in ipotesi individuate nei CCNL stipulati con i sindacati
nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni
altra disposizione di legge in materia, l'assunzione di lavoratori con
contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti
fattispecie:

1) esecuzione di opere eccezionali e imprevedibili in rapporto alla
consueta attività produttiva;
2) esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo
ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere
programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa
professionalità, con il personale in forza;
3) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in
aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali
è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento o
dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo
indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo
determinato, trasformato in part-time;
4) in caso di temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora
stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi e
organizzativi aziendali.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo e al lavoro
temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, parte C), del
presente articolo, non può superare, mediamente nell'anno,
complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di
lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di 1/3
del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate
all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in
forza nell'anno solare precedente.

I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste
dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a 2 mesi e
non superiore a 12 e potranno essere prorogati 1 sola volta, per un
periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni
caso la durata massima complessiva di 20 mesi.

Le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità,
a parità di mansioni, ai lavoratori già assunti per 2 volte con rapporto a
tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei 12
mesi precedenti.


Dichiarazione comune.

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per
gli operai, di cui all'art. 30 bis), punto c), del presente contratto, gli
ambiti di ricorso al contratto a termine di cui ai commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per
gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per
le ipotesi previste dal presente contratto.


C) LAVORO TEMPORANEO

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 e
dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro
temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c), art.
1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti
dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel
tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello
occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di
eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla
specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza
per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che
partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o
uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Il ricorso al lavoro temporaneo è vietato nelle ipotesi individuate
dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma
1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con
riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4,
5 e 6 ed al contratto a termine di cui alla parte B) del presente articolo
del presente contratto non può superare, mediamente nell'anno,
complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell'impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque
non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo
indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate
all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in
forza nell'anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro
temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva
in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione
e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi
paritetici di settore.


Dichiarazione a verbale.

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi nn. 196/97 e
488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai
ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall'entrata in vigore del
presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica
dell'attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante
strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi
ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di realizzare
con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

- le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro
temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale
di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge n.
196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico
di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure
professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di
cui al presente articolo.
-
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività della disciplina convenuta,
l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento
vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.


D) DISTACCO TEMPORANEO

Nel caso di società consortile partecipata dalla cooperativa, è possibile
il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile
medesima.

Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nell'ambito di quanto consentito dal
sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può
essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni
equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse
economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla
salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la
propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di
prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria,
conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa
distaccante.

L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa edile la
posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93.Stampa questa pagina