Art. 31 - Provvedimenti disciplinari.
Ferma restando la preventiva contestazione
e le procedure previste
dell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300, le infrazioni del lavoratore possono
essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione costituita:
per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art.
80
e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni
lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare
la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda
o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva
autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto
o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di
recidiva nelle mancanze di cui sopra
l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre
nei casi
di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art.
32 per il licenziamento senza
preavviso. Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti
disciplinari intervenuti entro i 2 anni immediatamente precedenti.
I proventi delle multe devono essere versati
alla Cassa edile, sempreché
non ostino norme di legge.
|