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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 32 - Licenziamenti.

Fermo l'ambito d'applicazione della legge 15.7.66 n. 604, come modificata
dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, e di quanto previsto dalla legge n.
108/90 l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

1) per riduzione del personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell'art. 3 della
legge 15.7.66 n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:

a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali,
data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle
opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del
personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli
impianti, alle attrezzature o ai materiali;
d) trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del
committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode
del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi, vie di fatto o gravi
offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2
sospensioni nell'anno precedente;
i) assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito;
l) al verificarsi della 3a assenza ingiustificata nel periodo di un
anno, in giorno successivo al festivo;
m) in caso di assenza ingiustificata per 5 volte nel periodo di 1 anno.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente
punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non
superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al
licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto
inizio la sospensione.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di
legge.Stampa questa pagina