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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 35 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente.

In caso di morte del lavoratore, il TFR e l'indennità sostitutiva del
preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 CC, al
coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro
il 3° grado e agli affini entro il 2° grado, fatta deduzione di quanto
essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa
l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.Stampa questa pagina