Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
di lavoro.
Il TFR è regolato dalle norme della
legge 29.5.82 n. 297.
Le parti concordano che con riferimento
al comma 2 aggiunto dell'art. 2120
CC (sub art. 1, legge n. 297), la retribuzione annua da prendere in
considerazione agli effetti del TFR è costituita esclusivamente
dai
seguenti elementi:
Operai:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- superminimi 'ad personam' di merito e collettivi;
- trattamento economico di cui agli artt. 58 e 46 bis;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori disagiati di cui all'art. 60, lett. B, C,
D, E;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 61, lett. B.
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- Con decorrenza dall'1.11.85 il TFR per gli operai è pari a 30/30.
Impiegati:
- minimo di stipendio;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- aumenti periodici d'anzianità;
- superminimi 'ad personam' di merito e collettivi;
- 13ª mensilità;
- premio annuo o premi di fedeltà;
- indennità di cassa o di maneggio denaro;
- indennità di funzione quadri;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di cui all'art. 82;
- indennità di trasporto;
- indennità di lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
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