Art. 36 bis - Previdenza complementare.
Le parti, in considerazione di quanto
previsto per i soci lavoratori delle
cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli
accordi intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del
12.2.98 e intercategoriale del 6.5.98) per l'istituzione di un apposito
Fondo Pensione denominato "COOPERLAVORO" a favore degli stessi
soci
lavoratori e dei dipendenti delle cooperative di lavoro, concordano le
seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
- una quota di pertinenza dell'impresa
nella misura dell'1% del valore
cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento
distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31.7.92, con le stesse
modalità di calcolo del TFR;
- una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dell'1% del
valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed
elemento
distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31.7.92, con le stesse
modalità di calcolo del TFR;
- una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 18% dello
stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori
di 1a occupazione successivamente al 28.4.93.
Le parti concordano che le contribuzioni
di cui al comma precedente
decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione
della
domanda di adesione e comunque non prima della autorizzazione definitiva
all'esercizio di COOPERLAVORO da parte della Commissione di Vigilanza
sui
Fondi Pensione.
Per quanto concerne la "quota d'iscrizione"
al Fondo e la "quota di
adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia
dallo statuto nonché dagli accordi istitutivi di COOPERLAVORO.
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