Art. 36 ter - Prestazioni sanitarie integrative.
Le parti si riservano di definire entro
il 31.12.00 con accordo nazionale
l'elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del SSN la cui
attuazione è demandata alla Cassa edile di competenza sulla base
di un
accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni stipulanti il presente CCNL.
Alla spesa per le prestazioni sanitarie
integrative, che comunque non
potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa edile in ogni caso farà
fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto al punto A), comma
6, art. 73.
A tal fine è dato incarico alla
Commissione Nazionale paritetica per le
Casse Edili (CNCE) di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo
anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole
Casse edili e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.
La proposta della Commissione conterrà
anche l'ipotesi di forme
assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.
La Commissione formulerà la propria
proposta entro il 30.9.00 in modo da
consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l'accordo nazionale di
cui al comma 1 entro il 31.12.00.
Per gli impiegati l'accordo nazionale
verificherà le possibili modalità
d'applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme
assicurative e/o di convenzionamento.
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