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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 37 - Controversie e reclami.

1. In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse
sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del
rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere
preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla
Commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione
in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2 al 9.

2. La Commissione di conciliazione in sede sindacale costituita a
livello provinciale ed è composta:

a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa
Associazione di rappresentanza cooperativa;
b) per il lavoratore, da un rappresentante della OS territoriale di una
delle OOSS firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato.

3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Associazione di
rappresentanza cooperativa o la OS alla quale si è iscritta e/o abbia
conferito mandato.

4. L'Associazione di rappresentanza cooperativa ovvero la OS dei
lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta
denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di
lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in
duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Il tentativo di conciliazione è di competenza della Commissione istituita
nella Provincia nella quale il lavoratore è stato assunto o
successivamente trasferito.

5. Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà
entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e
la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo
di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
presentazione della richiesta.

6. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di
presentazione della richiesta da parte dell'Associazione di rappresentanza
cooperativa o della OS a cui il lavoratore conferisce mandato.

7. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'artt. 410, 411 e 412 CPC come modificati dalla
legge n. 533/73 e dai Dd.lgs. nn. 80/98 e 387/98.

8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene
depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.

9. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.

10. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della
controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il
lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia
conferito mandato o da un rappresentante della OS territoriale di una
delle OOSS firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia
conferito il mandato. L'azienda potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'Associazione cooperativa di propria rappresentanza. Se la
conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale,
da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la
Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione
in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.

In caso di mancata intesa in sede aziendale, resta fermo l'obbligo di
esperire la conciliazione nei modi di cui al comma 1.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto
saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in
caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di
prevenzione del conflitto di cui al titolo 8, Protocollo di Relazioni
industriali 5.4.90 tra Centrali cooperative e OOSS nazionali.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria
edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione
del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul
salario o qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono
essere presentati dal lavoratore, sotto pena di decadenza, entro 4 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro. Resta fermo comunque il disposto
dell'art. 2113 CC e sue successive modifiche.


Dichiarazione a verbale.

Le parti convengono le procedure di cui al presente articolo avranno
decorrenza a far data dall'1.10.00, fatte salve, fino a tale data, le
procedure previste dall'art. 37, CCNL 6.7.95.Stampa questa pagina