Art. 38 - Arbitrato irrituale.
1. Ove il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 410 CPC o all'art.
37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine
previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di
adire
l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73
n.
533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio
arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.
2. L'istanza della parte, avente medesimo
oggetto e contenuto
dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti
gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso
l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato
all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà
inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro 30
giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di
conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria
eventuale
adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente
o fino
alla 1a udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono
manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale
con
dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno
antecedente alla 1a udienza.
3. Il Collegio è composto da 3
membri: 1 in rappresentanza dell'azienda,
1 in rappresentanza del lavoratore, il 3°, con funzioni di Presidente,
nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal
Presidente del Tribunale ove ha sede l'azienda su istanza congiunta delle
parti o di una di essa. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove
è stato
esperito il tentativo di conciliazione.
4. I 2 membri designati in rappresentanza
di ciascuna delle parti
possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione
nell'interesse delle stesse parti.
5. Il Presidente del Collegio provvede
a fissare entro 15 giorni dalla
sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà
di
procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno
prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti
ed eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura
delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
6. Il Collegio emetterà il proprio
lodo entro 45 giorni dalla data della
1a riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva
la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo
di
ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.
7. I compensi per gli arbitri saranno
stabiliti in misura fissa.
8. Le parti si danno atto che il Collegio
arbitrale ha natura irrituale
ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n.
533, e
successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni
sulla base di apposito Regolamento.
9. Il lodo arbitrale acquista efficacia
di titolo esecutivo, osservate
le disposizioni dell'art. 412 quater del CPC.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che le procedure di
cui al presente articolo avranno
decorrenza a far data dall'1.10.00, fatte salve, fino a tale data, le
procedure previste dall'art. 37, CCNL 6.7.95.
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